PUBBLICA ASSISTENZA CROCE DEL NAVILE Odv

 

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Trasporto pazienti in Italia e all'estero

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Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

 

È costituita l’Associazione denominata “Pubblica Assistenza Croce del Navile ODV organizzazione di volontariato” (o anche, in forma breve, “PACN ODV”) con sede in Bologna, in questo Statuto successivamente indicata anche come “Associazione”.

 L'emblema dell'Associazione è costituito da un primo piano in cui figurano due grifoni di colore azzurro con occhi bianchi, becco arancione e lingua rossa. I grifoni sorreggono uno scudo con sfondo color oro, su cui giace superiormente il nome dell’Associazione in colore blu: “Croce del Navile”. Al centro dello scudo vi è l’immagine simbolica delle due torri di Bologna in colore bianco e blu, sotto al quale giace l’anno di costituzione dell’associazione “2012”, in colore blu. L’immagine in primo piano si completa con due fasce colorate d’oro e poste, dinamicamente, sopra e sotto lo scudo gotico, ad arco. La fascia superiore presenta la scritta “Pubblica Assistenza”, mentre la fascia inferiore “Bologna – Onlus” sarà modificata in Bologna - ODV, entrambe di colore blu e identificative del tipo di associazione, in relazione al luogo di nascita.

In secondo piano figurano due paia di ali stilizzate, di colore nero e azzurro, che si spiegano da sotto lo scudo gotico fin verso l’alto, passando dietro l’immagine dei grifoni in primo piano. Completa l’intera immagine un motivo ornamentale antico formato da rampicanti, di colore nero e azzurro, disposti dietro lo scudo e la fascia inferiore.

 

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

 

L’Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L’Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell’art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei Volontari associati.

L’Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

 Tutti i Soci Volontari hanno pari dignità e sono uguali, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

 

Art. 3 - Scopi associativi

 

L’Associazione dedica il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

  1. Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
  2. Contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
  3. Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
  4. Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell’Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
  5. Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
  6. Collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di Volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.
  7. Collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di Volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

 

                                                                                Art. 4 - Attività

 

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

1) Interventi e prestazioni sanitarie;

- Servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

- Servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta)

- Servizi di trasporto sanitario non assistiti

2) Interventi e servizi sociali ai sensi art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 200  328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22  giugno 2016 n.112, e successive modificazioni;

- servizi di trasporto sociale

3) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- Iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- Iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

- Organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

4) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- Protezione civile ai sensi delle leggi vigenti

- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

 

5) Organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

- Assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell’infanzia;

6) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non violenza e della difesa non armata;

7) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

- Attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l’attività di interesse generale prestata, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

 

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

 

L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L’attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato

 

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Il patrimonio più importante dell’Associazione è costituito dai suoi Soci.

Possono essere Soci dell’Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento, oltre alle norme vigenti.

Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un Consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro la seconda riunione del Consiglio Direttivo (massimo sessanta giorni) le domande presentate, e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei Soci; in caso di rigetto della domanda, l’interessato può, entro la seconda riunione del Consiglio Direttivo (massimo sessanta giorni) dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

L’ammissione dei Soci decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo, appositamente iscritta a libro Soci, gestito dal Presidente dell’Associazione o da suo delegato.

L’Associazione deve sempre essere composta da almeno sette Soci. Se tale numero minimo di Soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono Soci Volontari i Soci Ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto, per fini di solidarietà nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali Soci o Volontari dell’Associazione con l’assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I Soci Volontari minori di anni 18 non possono in alcun modo prestare servizio attivo in ambulanza.

I Soci Ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno (salvo delibera di proroga del Consiglio Direttivo).

Il mancato adempimento al versamento della quota sociale comporterà l’automatica esclusione dall’Associazione, con la conseguente perdita dello status di associato.

I Soci iscritti all’Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

 

Art. 7 – Diritti

 

I Soci hanno diritto di:

  1. Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
  2. Eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi.
  3. Chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
  4. Formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
  5. Essere informati sull'attività associativa;
  6. f) Esaminare i libri sociali.

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a:

  1. Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
  2. Essere in regola con il versamento della quota associativa;
  3. Non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione, non creare nocumento di alcun tipo perseguibile per legge;
  4. Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

 

Art. 9 – Incompatibilità

 

Non possono essere Soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall’Associazione.

Non possono essere Soci Volontari coloro che intrattengono con l’Associazione rapporti di lavoro autonomo

o subordinato.

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio

 

La qualità di Socio si perde:

  1. Per morosità;
  2. Per decadenza;
  3. Per esclusione
  4. Per recesso.

 

  1. Perde automaticamente la qualità di Socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l’ha versata.
  2. Perde la qualità di Socio per decadenza il Socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
  3. Perde la qualità di Socio per esclusione, il Socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o del Collegio dei probiviri e in ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Nel corso dell’Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà ad attivare il contradditorio con l’interessato stesso e a una disamina degli addebiti morali e materiali.

L’esclusione diventa operativa dall’annotazione nel Libro Soci, gli associati esclusi non potranno più essere riammessi nell’Associazione.

  1. Perde la qualità di Socio per recesso, il Socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Le dimissioni del Socio Volontario devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo, anche in forma telematica di nuova generazione.

             Il Socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all’anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta, effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o servizi telematici di nuova generazione,

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

 

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

 

11 -Scritture contabili e bilancio 

 

L’Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell’Associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell’Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L’Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell’anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui l’Associazione aderisce.

 

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

 

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote degli aderenti;
  2. da contributi di privati;
  3. da rimborsi derivanti da convenzioni;
  4. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
  5. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
  6. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
  7. da rendite patrimoniali e finanziarie;
  8. da attività di raccolta fondi;
  9. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
  10. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall’Associazione;
  11. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
  12. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
  13. da proventi derivanti da attività diverse di cui all’art. 4 comma 3.

 

Art. 13 – Patrimonio

 

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo delle entrate di cui all’art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

 

Art. 14   Bilancio sociale

 

L’Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet. Se disponibile

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

 

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

 

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti
  5. Il Collegio dei probiviri;
  6. La Direzione esecutiva, ove istituita.
  7. La Commissione Elettorale, ove istituita

Non possono far parte degli Organi Sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 

Art. 16 – Assemblea

 

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai Soci dell’Associazione.

L’Assemblea dei Soci viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti, il Consiglio Direttivo è obbligato a convocare l’Assemblea generale dei Soci entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

La richiesta deve essere presentata al Consiglio Direttivo corredata dell’ordine del giorno dell’assemblea con allegato l’elenco dei soci richiedenti con firma e numero documento di identità associativo. (Tesserino identificativo)

Ogni Socio per partecipare all’Assemblea, dovrà essere identificato tramite tesserino identificativo, rilasciato dall’Associazione, in occasione di accoglimento.

Le deliberazioni validamente assunte dall’Assemblea obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.

Delle decisioni assunte in Assemblea deve essere redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro ed esposto in bacheca nel termine di giorni 5.

 

Art. 17 - Convocazione

 

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica, o servizi telematici di nuova generazione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell’Associazione (se disponibile).

L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno fra il quinto e il decimo giorno prima di quello fissato per la riunione.

L’Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l’Associazione ha sede.

 

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

 

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per altri adempimenti di propria competenza, come previsto per legge.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi, in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del Volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

L’Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

 

Art. 19 – Quorum costitutivi

 

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea straordinaria dei Soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

 

Art. 20 - Adempimenti

 

In apertura dei propri lavori, l’Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell’Assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

 

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

 

L’Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l’elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei Soci presenti con diritto di voto.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci con diritto di voto.

 

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

 

Ciascun associato ha diritto a un voto in Assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. (Una sola delega per Associato).

Le riunioni dell’Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del Presidente dell’Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.

 

Art. 23 – Competenze

 

 L' Assemblea ordinaria:

  1. Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
  2. Approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
  3. Determina l’importo annuale delle quote associative;
  4. Definisce le linee programmatiche della Associazione;
  5. Approva il regolamento di funzionamento dell’Assemblea;
  6. Determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  7. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  8. Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
  9. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
  10. Delibera sull’istituzione di sezioni della Associazione;
  11. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

L’assemblea straordinaria delibera:

  1. Sulle modifiche dello statuto sociale;
  2. Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  3. Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 37.

 

                                                Art. 24 – Consiglio direttivo

 

 

Il consiglio direttivo è l’organo di amministrazione.

E’ composto, in numero dispari, da 7 componenti, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere Soci dell’Associazione. 

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L’assunzione della carica di Consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall’art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, i 2 Vice Presidente, di cui uno Vicario che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere/Amministratore.

Il Segretario può essere nominato anche fuori dall’elenco dei Consiglieri

I Consiglieri al momento di assumere la carica, prestano giuramento di fedeltà alle norme vigenti (Costituzione Italiana, leggi normative di riferimento, Statuto Associativo e Regolamento interno).

Le funzioni del Segretario e del Tesoriere/Amministratore sono determinate nel Regolamento generale dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Il Consiglio Direttivo può insignire del titolo di “Socio Benemerito” gli Associati Volontari distintisi per capacità e dedizione in seno all’Associazione.

Sono considerati “Soci Fondatori” i Soci che hanno fondato l’Associazione i cui nominativi sono presenti nell’atto costitutivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto o anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

 

L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

L’avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i Soci, salvo il caso in cui la riunione sia da tenere a porte chiuse, dovendo discutere di questioni personali, nel    rispetto della normativa sulla privacy. (Regolamento UE 2016/679)

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro ed esposto in bacheca nel termine di giorni 5, salvo i casi in cui la riunione si svolga a porte chiuse, in quel caso il verbale sarà secretato.

 

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

 

Art. 26 - Competenze

 

Il Consiglio Direttivo:

  1. predispone le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;
  2. dà attuazione alle delibere dell’Assemblea;
  3. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
  4. Individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e Art. 26 - Competenze
  5. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
  6. delibera l’adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
  7. delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente statuto;
  8. Il Consiglio Direttivo può insignire del titolo di “Socio Benemerito” gli Associati Volontari distintisi per capacità e dedizione in seno all’Associazione. Sono “Soci Fondatori” i Soci che hanno fondato l’Associazione i cui nominativi sono presenti nell’atto costitutivo.
  9. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di Socio;
  10. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
  11. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni; previa specifica delibera, ne fa menzione di accettazione nel verbale, alla prima riunione del Consiglio Direttivo, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello Statuto.
  12. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione;
  13. ove previsto, nomina il Direttore Sanitario che opera nell’ambito dell’Associazione nel rispetto della normativa vigente.

 

Art. 27 – Direzione esecutiva

 

Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente, i due Vice Presidenti e il Tesoriere, e da uno o più Consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Il Consiglio Direttivo può revocare il Presidente dalla carica, con delibera assunta a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri e ratificata dall'Assemblea entro 30 giorni.

 

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

 

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell’assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del Consigliere nominato per cooptazione.

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla assemblea, il Consiglio Direttivo decade.

Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente dell’Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell’Assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo.

 

Art. 29 - Presidente

 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall’Associazione e ne cura l’applicazione in tutte le sue parti.

Convoca l'Assemblea, le riunioni di Consiglio Direttivo ed è responsabile dei libri sociali.

Il Presidente può delegare in parte, interamente, o in via temporanea, i propri poteri al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

 

Art. 30 – Organo di controllo

 

L’organo di controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’organo di controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

 

Art. 31 - Competenze

 

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L’organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all’assemblea dei soci.

L’organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l’obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Art. 32 Revisione legale dei conti

 

Ove ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’articolo 31 del Codice del terzo settore, successive modificazioni e integrazioni, o per autonoma determinazione l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell’Assemblea, all’organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

 

                                                    Art. 33 – Collegio dei probiviri

 

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell’Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

 

Art. 34 – Competenze

 

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti Soci non accettati, contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6 e 10.

Decide altresì sulle controversie tra gli organi dell'Associazione e procede al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell’Associazione, è obbligatorio il ricorso all’Assemblea Ordinaria dei Soci Volontari per eventuale decisione di espulsione.

 

Art. 35 Libri sociali obbligatori

 

L’Associazione deve tenere:

  1. il registro dei Volontari nel quale iscrive i Volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
  2. il libro degli Associati;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo e di eventuali altri Organi Associativi.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell’apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

 

Titolo V – Norme finali

Art. 36 - Sezioni

 

Qualora per decisione dell’Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell’Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

 

Art. 37– Scioglimento dell’Associazione

 

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all’ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

                                                    

                                                   Art. 38 – Foro Competente e Norma di Chiusura

 

La definizione di qualsiasi controversia tra i Soci e tra questi e qualsiasi Organo dell’Associazione, è competenza del foro di Bologna.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle Norme vigenti in materia.

 

 

 

 

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